LA SEGRETERIA: COME CONTATTARLA
CONTRIBUTI VOLONTARI 2024 – 2025
E’ possibile effettuare i pagamenti a favore dell’istituto attraverso le seguenti modalità:
- PIATTAFORMA Argo Pago PA cui si può accedere tramite il portale web “Argo famiglia” cliccando sull’icona TASSE e scegliendo fra due modalità di pagamento:
– PAGA SUBITO Accedendo direttamente a PagoPa e pagando tramite carta Bancomat, carta di credito, carta prepagata, Bancomat postale oppure Satispay.
Eseguito il pagamento il sistema rilascia la ricevuta telematica utile ai fini fiscali per la compilazione del modello 730. - SCARICA AVVISO DI PAGAMENTO – Occorre scaricare l’avviso di pagamento, ovvero il bollettino bancario, e recarsi in una delle seguenti sedi autorizzate:
– agenzie della banca;
– sportelli ATM abilitati delle banche;
– punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5;
– Uffici Postali
In alternativa sarà possibile pagare attraverso la propria home banking utilizzando il codice C-BILL rintracciabile sullo stesso avviso di pagamento (in basso a destra). Una volta effettuato il pagamento, occorrerà conservare la ricevuta / lo scontrino / la ricevuta bancaria utili alla compilazione del modello 730.
Si ricorda, infine, che il servizio Argo Pagonline:
- è l’unico accesso per ogni versamento da effettuarsi a favore dell’istituto;
- il versamento è possibile solo a seguito dell’attivazione, a cura dell’istituto, dell’evento finalizzato che ne consente l’accesso.
Gli Esercenti la responsabilità genitoriale potranno effettuare il pagamento solo ed esclusivamente secondo la procedura più sopra indicata.
MODULISTICA
Disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive
Dal 1° gennaio 2012, con l’entrata in vigore delle disposizioni della Legge 183/12.11.2011 (cosi detta legge di stabilità 2012) le certificazioni rilasciate dalla pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Nei rapporti con gli organi della pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del dpr 445/2000.
Da tale data quindi i cittadini potranno richiedere (ed ottenere) solo certificati/estratti destinati a soggetti privati (banche, assicurazioni ecc.) sui quali, per evitare usi impropri, e’ apposta, a pena di nullità’, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Per questo motivo ogni cittadino quando si rivolge ad una Pubblica Amministrazione o ad un privato che gestisce un pubblico servizio, deve presentare una semplice e gratuita dichiarazione in autocertificazione, che può rendere direttamente davanti al funzionario senza altre attività oppure redigere prima, allegando la fotocopia di un documento di identità valido.
Le Pubbliche Amministrazioni ed i privati gestori di pubblici servizi non possono pertanto chiedere alla cittadinanza di consegnare certificati, che sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni in autocertificazione. (art. 15 Legge n. 183 del 12 novembre 2011).
Nel caso in cui sia necessario ottenere un certificato per utilizzarlo nei rapporti tra privati, si ricorda che i certificati sono sempre in bollo (€ 14,62 più eventuali diritti di segreteria) ad eccezione dei certificati emessi in regime di . In questi casi, è necessario indicare nella richiesta l’esatto motivo di esenzione ed il certificato riporterà al suo interno l’indicazione dell’uso specifico a cui è destinato.
Esenzioni
I certificati possono essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo per i casi elencati nel D.P.R. 642/72 Tab. All. “B”, come ad es.uso “pensione” (art.9 tab. B), uso “applicazioni leggi tributarie” (art.5 tab. B), o nei casi previsti da altre norme speciali. Il cittadino ha l’obbligo di citare all’Amministrazione a cui fa richiesta di certificazione l’uso e la norma che esenta dall’imposta di bollo, che deve essere citata obbligatoriamente sul certificato rilasciato. Pertanto, la responsabilità per una eventuale evasione dell’imposta, prevista dal D.P.R. 642/72 e successive modificazioni ed integrazioni, ricade esclusivamente sul richiedente e sul funzionario pubblico che lo ha agevolato nel rendere possibile l’evasione dell’imposta. La mancata applicazione dell’imposta di bollo prevede in solido una penale da 2 a 10 volte l’imposta di bollo non pagata.
Accade di frequente che soggetti privati chiedano espressamente certificati “in carta libera”, ma se non si cita la norma in base alla quale il certificato richiesto va esente dal bollo, l’Amministrazione non può aderire a tale richiesta senza incorrere nelle sanzioni sopraddette.